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Sez. 5, Sentenza n. 22205 del 26/02/2008 Ud. (dep. 03/06/2008) Rv. 240440 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA | Ignoranza scusabile - Presupposti e ambito di operatività - Fattispecie: socio accomandatario.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240440-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA

L'inevitabilità dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 220, comma secondo, L. fall. nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. che aveva invocato l'ignoranza senza colpa del precetto penale, avendo assunto la qualifica di amministratore per fare un favore ad un amico). (Corte cost. n. 364 del 1988).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)