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Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 18/05/2012 (Rv. 622604 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Affidamento e mantenimento del figlio naturale - Cessazione della convivenza - Presupposto processuale - Esclusione - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622604-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di procedimento per l'affidamento e il mantenimento del figlio naturale, la cessazione della convivenza fra i genitori non rappresenta un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole e, pertanto, è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)