Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3302 del 08/02/2017 (Rv. 643362 - 02)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Esclusione - Dalla data della cessazione della coabitazione - Sussistenza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE
In tema di filiazione, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario o collocatario decorre non già dalla proposizione della domanda giudiziale, bensì dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)