Sez. L, Sentenza n. 5701 del 22/03/2004 (Rv. 571386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore in trasferta - Tempo necessario al raggiungimento del luogo della prestazione - Computabilità ai fini del compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Fondamento - Indennità di trasferta - Concorrente funzione di compensare il disagio del trasferimento - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che la indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)