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Sez. L, Sentenza n. 5701 del 22/03/2004 (Rv. 571386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore in trasferta - Tempo necessario al raggiungimento del luogo della prestazione - Computabilità ai fini del compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Fondamento - Indennità di trasferta - Concorrente funzione di compensare il disagio del trasferimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che la indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)