Sez. L, Sentenza n. 29836 del 19/12/2008 (Rv. 606160 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - DI MISSIONE - IN GENERE | Lavoratore destinato in applicazione ad altro ufficio - Tempo impiegato per raggiungere il luogo della prestazione - Compenso - Indennità di missione - Straordinario - Configurabilità - Esclusione - Art. 4, comma 2, c.c.n.l. comparto ministeri del 12 gennaio 1996 - Rilevanza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - DI MISSIONE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro a cui è stato destinato in applicazione è compensato dall'indennità di missione - che ha lo scopo di sopperire ai disagi e alle maggiori necessità, anche economiche, del personale in trasferta - e non si cumula al lavoro prestato presso l'ufficio di destinazione, così da essere qualificato come lavoro straordinario, che è solo quello reso, nella località di destinazione, oltre l'orario normale di lavoro. Né, in senso contrario, assume rilievo l'art. 4, comma 2 del c.c.n.l. comparto ministeri del 12 gennaio 1996, che considera quale orario di lavoro anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il luogo di prestazione effettiva ove questa debba essere resa fuori dalla sede di servizio, posto che, in caso di applicazione, la sede di servizio è quella di destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 12/01/1996 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)