Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 25 novembre 1986, cause riunite 201/85 e 202/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (quinta sezione)
del 25 novembre 1986
Nei procedimenti riuniti 201 e 202/85,
aventi ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Conseil d'Etat del granducato del Lussemburgo nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra
1) Marthe Klensch, vedova Kipgen, commerciante sotto la ditta Laiterie Ekabe in Eschweiler,
2) Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Procola, con sede in Stolzembourg,
3) Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière Corelux, con sede in Berdorf,
e
Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture, in presenza della association agricole Luxlait, con sede in Lussemburgo (causa 201/85)
e fra
Società semplice Exploitation agricole de Niederterhaff, con sede in Bertrange
e
Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture, in presenza della laiterie Ekabe con sede in Eschweiler (causa 202/85),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40, n. 3, del trattato nonché di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), modificato dai regolamenti del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1) e 23 maggio 1985, n. 1305 (GU L 137, pag. 12),
LA CORTE (quinta sezione),
composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, G. Bosco, U. Everling, R. Joliet e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
sentite le osservazioni presentate da:
la sig.ra Marthe Klensch, con l'aw. Yves Prussen del foro di Lussemburgo,
le associations agricoles pour la promotion de la commercialisation laitière Procola e Corelux, con ľaw. Fernand Entringer del foro di Lussemburgo,
la società semplice exploitation agricole de Niederterhaff, con ľaw. Yves Prussen del foro di Lussemburgo,
il governo lussemburghese, rappresentato da Ferdinand Hoffstetter, conseiller de direction adjoint au Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture,
la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da Denise Sorasio, membro dell'ufficio legale,
vista la relazione d'udienza ed espletata la fase orale del procedimento il 27 maggio 1986,
sentite le conclusioni dell'awocato generale nell'udienza dell'8 luglio 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con ordinanze del 21 giugno 1985, pervenute in cancelleria il 1o luglio 1985, il Conseil d'État del granducato del Lussemburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause riunite, relative all'interpretazione dell'art. 40, n. 3, del trattato nonché di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti promossi su ricorso di tre latterie, quella della sig.ra Klensch, vedova Kipgen, commerciante sotto la ditta Laiterie Ekabe in Eschweiler e le associations agricoles pour la promotion de la commercialisation laitière Procola in Stolzembourg e Corelux in Berdorf (causa 201/85) nonché su ricorso di un produttore di latte, la società semplice exploitation agricole de Niederterhaff in Bertrange (causa 202/85), contro il secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture del granducato del Lussemburgo.
punto 3
Detti ricorsi sono diretti all'annullamento di decreti del Secrétaire d'État relativi alla determinazione dei quantitativi di riferimento, ai fini dell'applicazione del regime comunitario del prelievo supplementare sul latte. A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti nella causa principale fanno valere tra l'altro la violazione del divieto di discriminazioni fra produttori ed acquirenti, di cui all'art. 40, n. 3, del trattato e di varie norme della regolamentazione comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte.
punto 4
Per quanto concerne detta regolamentazione comunitaria, la legislazione lussemburghese d'attuazione e le osservazioni presentate dai ricorrenti nella causa principale nonché dal governo lussemburghese e dalla Commissione, si rimanda alla relazione d'udienza. Detti aspetti del fascicolo saranno qui riprodotti solo in quanto necessari per seguire il ragionamento della Corte.
punto 5
Al fine di valutare la compatibilità della legislazione nazionale con il diritto comunitario, il Conseil d'État del granducato del Lussemburgo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni:
« 1) Se l'art. 40, n. 3 del trattato di Roma, a norma del quale l'organizzazione comune dei mercati agricoli deve escludere qualsiasi discriminazione tra produttori della Comunità, osti a che uno Stato membro, in base all'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, scelga come anno di riferimento per la determinazione del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, l'anno indicato nel n. 1 del suddetto art. 2, qualora, in pratica, tale scelta abbia l'effetto di favorire un acquirente e pertanto i produttori di latte che riforniscono tale acquirente a scapito di altri produttori e degli acquirenti ai quali questi fanno le consegne.
2) Se l'art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 consenta, nel caso in cui uno Stato membro abbia scelto come anno di riferimento il 1981, di applicare alla quantità di riferimento di cui al suddetto n. 1 una percentuale modulata in funzione del livello delle consegne da parte di talune categorie di soggetti passivi del prelievo, mentre tale possibilità è contemplata espressamente dal n. 2 solo nel caso in cui lo Stato membro abbia scelto come anno di riferimento l'anno civile 1982 o l'anno civile 1983.
3) Se la struttura generale del regolamento n. 857/84 e più specificamente l'art. 2, n. 2, l'art. 4, n. 2 e l'art. 8, n. 1, dello stesso autorizzino lo Stato membro che abbia scelto la formula B ad attribuire il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che non effettui più consegne in seguito alla cessazione della sua attività alla riserva dell'acquirente al quale detto produttore forniva il latte, anziché attribuirlo alla riserva nazionale.
4) Se il regolamento (CEE) n. 857/84, e più specificamente il suo art. 4, n. 2, consenta ad uno Stato membro di attribuire alla riserva dell'ultimò acquirente il quantitativo di riferimento individuale di un fornitore che abbia terminato la sua attività, anche maggiorato dei quantitativi supplementari provenienti dalla riserva nazionale.
5) In caso di soluzione affermativa della quarta questione, se il regolamento (CEE) n. 857/84 consenta di attribuire detto quantitativo di riferimento alla riserva dell'ultimo acquirente cui il fornitore abbia consegnato latte almeno per un periodo di due anni consecutivi ».
SENTENZA › Sulla prima questione
punto 6
Con la prima questione si chiede in sostanza se il divieto di qualsiasi discriminazione contemplato dall'art. 40, n. 3, del trattato, osti a che uno Stato membro scelga il 1981 corne anno di riferimento, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, qualora l'applicazione di tale scelta nel suo territorio crei una discriminazione tra produttori nell'ambito della Comunità.
punto 7
I ricorrenti nella causa principale fanno valere al riguardo che a causa dell'andamento del mercato dei prodotti lattiero-caseari nel granducato del Lussemburgo dopo il 1981, la scelta di tale anno come anno di riferimento favorisce l'acquirente più importante, ossia l'associazione agricola Luxlait, a scapito degli altri acquirenti. Il governo lussemburghese sostiene al contrario che scegliendo come anno di riferimento il 1981, esso ha tenuto conto che le latterie del granducato del Lussemburgo sono strutturate diversamente, per quanto attiene alla produzione dei loro affiliati. A suo parere, l'applicazione di ciascuna formula di attribuzione delle quote avrebbe condotto necessariamente a ripercuotere i relativi oneri in modo ineguale sui vari operatori, a seconda dello stadio di sviluppo delle aziende. La Commissione sottolinea che grazie alla possibilità di scegliere tra più anni di riferimento, gli Stati membri erano in grado di adottare quello più idoneo dal punto di vista delle loro strutture di produzione e di raccolta.
punto 8
Ai sensi dell'art. 40, n. 3, del trattato, l'organizzazione comune dei mercati agricoli, da creare nell'ambito della politica agricola comune, « deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità ». Tale disposizione riguarda tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, indipendentemente dall'autorità dalla quale vengano adottate. Essa vincola, perciò, anche gli Stati membri allorché danno attuazione a detta organizzazione.
punto 9
Tanto più è d'uopo ribadire ciò, se si considera che, come da costante giurisprudenza (sentenza 19 ottobre 1977, Ruckdeschel, 117/76 e 16/77, Race. pag. 1753; Moulins Pont-à-Mousson, 124/76 e 20/77, Race. pag. 1795), il divieto di discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, del trattato è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
punto 10
Ne consegue che quando la regolamentazione comunitaria consente agli Stati membri di scegliere fra più modalità di applicazione, questi sono tenuti a rispettare il principio enunciato dall'art. 40, n. 3. Ciò in particolare allorché agli Stati membri è lasciata facoltà di scelta fra più soluzioni, nel caso di specie fra l'anno di riferimento 1981 e, a condizioni date, gli anni di riferimento 1982 e 1983.
punto 11
In un caso del genere gli Stati membri non possono quindi adottare una soluzione che, applicata nel loro territorio, potrebbe creare, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i produttori interessati, nel senso dell'art. 40, n. 3, del trattato, avuto riguardo alle peculiari condizioni di mercato ed in particolare alle caratteristiche strutturali delle attività agricole esercitate nel loro territorio.
punto 12
Per questi motivi la prima questione va risolta nel senso che il divieto di discriminazione contenuto nell'art. 40, n. 3, del trattato osta a che uno Stato membro scelga, in base all'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, il 1981 come anno di riferimento, qualora, avuto riguardo alle peculiari condizioni del proprio mercato, l'applicazione di detta soluzione nel suo territorio abbia l'effetto di creare una discriminazione fra produttori della Comunità.
SENTENZA › Sulla seconda questione
punto 13
Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, consenta che uno Stato membro, il quale abbia scelto ai sensi di detta disposizione il 1981 come anno di riferimento, fissi il quantitativo di riferimento degli acquirenti applicando al quantitativo di latte da essi acquistato durante detto anno una percentuale modulata in funzione del livello delle consegne effettuate da talune categorie di soggetti passivi.
punto 14
Dal dettato dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, risulta che la facoltà di modulare i quantitativi di riferimento in funzione di certe categorie di soggetti passivi onde poter tener conto di modifiche strutturali intervenute dopo il 1981, è accordata solo agli Stati membri che abbiano scelto come anno di riferimento il 1982 od il 1983.
punto 15
Questa interpretazione fondata sulla lettera della disposizione di cui trattasi, è inoltre in sintonia con la struttura generale del sistema che si è voluto instaurare. Come giustamente ha sottolineato la Commissione, l'art. 2 del regolamento n. 857/84 mira ad offrire agli Stati membri la scelta fra due metodi di determinazione dei quantitativi di riferimento. Essi infatti possono adottare come base il 1981 ed in tal caso, tranne in alcune ipotesi specifiche tassativamente elencate, devono trascurare gli sviluppi successivi; oppure un anno di riferimento più vicino al momento dell'entrata in vigore del regime di prelievo ed allora debbono tener conto degli sviluppi fino ad allora intervenuti nella produzione e nella raccolta. Poiché i due metodi sono tuttavia distinti, non è possibile combinare assieme gli elementi dell'uno e dell'altro.
punto 16
La seconda questione deve quindi essere risolta nel senso che l'art. 2 del regolameto del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, salvo i casi espressamente contemplati nella regolamentazione in materia, non consente che uno Stato membro il quale abbia scelto il 1981 come anno di riferimento ai sensi di detta disposizione, fissi il quantitativo di riferimento degli acquirenti applicando al quantitativo di latte da essi acquistato durante tale anno una percentuale modulata in funzione del livello delle consegne di talune categorie di soggetti passivi del prelievo.
SENTENZA › Sulla terza e quarta questione
punto 17
Con la terza e la quarta questione si chiede in sostanza se il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, autorizzi lo Stato membro che abbia optato per la formula B, ad attribuire il quantitativo di riferimento di un produttore che abbia cessato l'attività al quantitativo di riferimento dell'acquirente al quale detto produttore effettuava consegne di latte al momento di tale cessazione, anziché attribuirlo alla riserva nazionale, e ciò anche quando il quantitativo di riferimento individuale di tale produttore era stato maggiorato di quantitativi supplementari provenienti dalla riserva nazionale.
punto 18
I ricorrenti nella causa principale adducono che se una legislazione nazionale, come quella vigente nel granducato del Lussemburgo, attribuisce i quantitativi di riferimento individuali delle aziende che hanno cessato la produzione, alle latterie da queste rifornite, essa è tale da creare un ingiustificato vantaggio per i fornitori di tali latterie a detrimento dei fornitori di altre. Il governo lussemburghese e la Commissione sostengono invece che la regolamentazione comunitaria impone che i quantitativi di riferimento degli acquirenti siano fissati in funzione dei quantitativi effettivamente consegnati nel corso dell'anno di riferimento, salvo espresse disposizioni contrarie che autorizzino a prendere in considerazione eventi successivi.
punto 19
Al riguardo si deve tener presente che il combinato disposto dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 857/84 e dell'art. 6, n. 1, lett. d), del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), impone che, nell'ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell'acquirente sia modificato onde tener conto, fra l'altro, dei casi di passaggio di produttori da un acquirente ad un altro, ferma restando la facoltà degli Stati membri di aggiungere parte di detti quantitativi alla riserva di cui all'art. 5 del regolamento n. 857/84 (riserva nazionale). D'altro canto, l'art. 4, n. 1, lett. a) e n. 2, del regolamento n. 857/84, contempla l'assegnazione alla riserva nazionale dei quantitativi di riferimento resi disponibili, nel caso in cui gli Stati membri abbiano concesso un'indennità ai produttori che si siano impegnati ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera.
punto 20
Tuttavia nella regolamentazione comunitaria in materia non vi è alcuna norma che contempli la modifica dei quantitativi di riferimento, qualora un produttore abbandoni spontaneamente la produzione. È quindi opportuno esaminare se, pur in mancanza di una disposizione espressa, detta fattispecie vada assimilata alle ipotesi menzionate nella regolamentazione di cui sopra.
punto 21
A questo proposito è bene ricordare che nella sentenza 13 dicembre 1983 (Commissione/Consiglio, 218/82, Race. pag. 4063) la Corte ha dichiarato che allorché una norma di diritto derivato comunitario necessiti di interpretazione, essa deve essere interpretata per quanto possibile in modo da renderla conforme alle norme del trattato; nel caso di specie, più in particolare nel senso della sua conformità con l'obbligo di non discriminare fra produttori della Comunità, contemplato dall'art. 40, n. 3, del trattato.
punto 22
Un'interpretazione del regolamento secondo la quale il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che abbia cessato volontariamente la sua attività, resti assegnato all'acquirente, creerebbe una discriminazione fra produttori. L'acquirente potrebbe infatti riassegnare detto quantitativo ai produttori ad esso affiliati, così favorendo in modo ingiustificato questi ultimi, rispetto ai produttori affiliati ad altri acquirenti. Simile interpretazione condurrebbe inoltre a legare al suo precedente acquirente quel produttore che, cessata la produzione, volesse poi riprenderla; in tal caso infatti costui non potrebbe scegliere un altro acquirente. Una conseguenza di tal genere può essere invece evitata, se le succitate disposizioni del regolamento n. 857/84 vengono interpretate nel senso che la modifica dei quantitativi di riferimento si applica in via analogica al caso in cui un produttore abbia volontariamente cessato la sua attività. Dal dibattimento non è emersa del resto alcuna ragione che giustifichi una diversa disciplina della fattispecie di un produttore che cessi la sua attività in seguito alla concessione di un'indennità, rispetto a quella di una cessazione volontaria dell'attività produttiva.
punto 23
Sono considerazioni che a maggior ragione si attagliano al caso in cui detto produttore abbia inizialmente beneficiato di un quantitativo supplementare prelevato dalla riserva nazionale, in base agli artt. 3 o 4 del regolamento n. 857/84, cioè particolarmente nell'ambito della realizzazione di un piano di sviluppo.
punto 24
Per questi motivi, la terza e la quarta questione vanno risolte nel senso che il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, osta a che uno Stato membro che abbia scelto la formula B, attribuisca il quantitativo di riferimento individuale di un produttore che ha cessato la sua attività, al quantitativo di riferimento dell'acquirente cui detto produttore effettuava consegne al momento di tale cessazione, anziché attribuirlo alla riserva nazionale.
SENTENZA › Sulla quinta questione
punto 25
La quinta questione è stata posta solo per il caso in cui la quarta venisse risolta in senso affermativo, quindi non è necessario pronunziarsi al riguardo.
SENTENZA › Sulle spese
punto 26
Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta sezione),
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Conseil d'Etat del granducato del Lussemburgo, con ordinanze del 21 giugno 1985, dichiara:
1) Il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del trattato, osta a che uno Stato membro scelga il 1981 come anno di riferimento ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, allorché, con riguardo alle specifiche condizioni di mercato, l'applicazione di detta scelta nel suo territorio comporti una discriminazione fra produttori della Comunità.
2) L'art. 2 del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, salvo i casi espressamente contemplati dalla normativa comunitaria, osta a che uno Stato membro che abbia scelto il 1981 come anno di riferimento ai sensi di detta disposizione, fissi il quantitativo di riferimento degli acquirenti applicando al quantitativo di latte da questi acquistato durante tale anno, una percentuale modulata in funzione del livello delle consegne di talune categorie di soggetti passivi.
3) Il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, osta a che uno Stato membro che abbia optato per la formula B, attribuisca il quantitativo di riferimento di un produttore che ha cessato l'attività, al quantitativo di riferimento dell'ultimo acquirente cui detto produttore effettuava consegne, anziché attribuire detto quantitativo alla riserva nazionale.
Firme
Galmot
Bosco
Everling
Joliet
Moitinho de Almeida
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 novembre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quinta sezione
Y. Galmot