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Sez. L, Sentenza n. 4939 del 10/10/1985 (Rv. 442312 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442312-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'inosservanza del termine perentorio, non superiore a trenta giorni, stabilito dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 428 cod. proc. civ., per la riassunzione della causa in caso di dichiarazione d'incompetenza, comporta l'Estinzione del giudizio, la quale, pur operando di diritto, dev'essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse prima di ogni altra difesa (art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ.), non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice innanzi al quale il processo è stato riassunto. Ne deriva che, ove l'Estinzione non sia stata eccepita, l'irritualità della riassunzione resta priva di effetti e si producono invece tutti gli effetti propri della cosiddetta translatio judicii, per cui la fase di giudizio svoltasi davanti al giudice competente deve considerarsi prosecuzione della fase svoltasi davanti al giudice dichiaratosi incompetente, con tutte le conseguenze che ne discendono anche in tema di preclusioni. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che al convenuto fosse preclusa la proposizione, innanzi al giudice delle riassunzione, dell'eccezione di prescrizione.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)