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Sez. 1, Sentenza n. 3792 del 02/05/1997 (Rv. 504022 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE | Iscrizione a ruolo diventata definitiva per mancata impugnazione nel termine decorrente dalla notifica della cartella esattoriale - Diritto al rimborso dell'imposta - Esclusione - Fattispecie relativa a riliquidazione d'ufficio dell'I.R.P.E.F. dovuta sul trattamento di fine rapporto.
Stato
decisa il 1997-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504022-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE

Il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata deve essere escluso in caso di pagamento eseguito in base a iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, a norma dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. (Fattispecie relativa a somme pagate a seguito di riliquidazione d'ufficio dell'I.R.P.E.F. dovuta sul trattamento di fine rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)