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Sez. 5, Sentenza n. 8456 del 04/05/2004 (Rv. 572598 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE | Liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Atto impositivo - Ruolo - Contestazione della debenza del tributo - Impugnazione della cartella nel termine - Necessità - Mancata impugnazione - Rimborso ex art. 38 del d.P.R. n.602 del 1973 - Preclusione.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572598-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIMBORSI - IN GENERE

Nei casi in cui l'atto impositivo è costituito dal ruolo, come a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo. Infatti, non vertendosi in una ipotesi di "versamento diretto", ma di adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell'intimazione di pagamento rivolta al contribuente dall'amministrazione finanziaria, in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)