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Sez. 5 - , Sentenza n. 7053 del 29/01/2020 Cc. (dep. 21/02/2020) Rv. 278310 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Modifica in "peius" del limite edittale di pena del reato – Sopravvenuta alla commissione del fatto – Rilevanza – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278310-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

La modifica legislativa in "peius" dei limiti edittali della pena, sopravvenuta alla commissione del reato, non ha alcuna incidenza sul computo dei termini di durata della custodia cautelare, in quanto il fenomeno successorio delle leggi nel tempo rimane regolato dal principio di non retroattività della disposizione sfavorevole, di cui all'art. 25 cost. e 2 comma primo, cod. pen., anche nei suoi riflessi processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del termine di fase della custodia cautelare per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. che non aveva tenuto conto dell'aumento dei limiti edittali introdotto dalla legge n. 69 del 2009, dopo la commissione del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 1, Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A 1, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)