Sez. 3, Sentenza n. 2945 del 11/05/1985 (Rv. 440684 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER RAGIONI DI VALORE IMPLICANTE CONTESTUALE DISCONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA PER MATERIA - POTERI DEL SECONDO GIUDICE CHE SI RITENGA A SUA VOLTA FUNZIONALMENTE INCOMPETENTE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER RAGIONI DI VALORE IMPLICANTE CONTESTUALE DISCONOSCIMENTO DELLA COMPETENZA PER MATERIA - POTERI DEL SECONDO GIUDICE CHE SI RITENGA A SUA VOLTA FUNZIONALMENTE INCOMPETENTE.*
La richiesta di regolamento di Competenza ex art. 45 cod. proc. civ. è ammissibile anche quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore ed il giudice ad quem reputi, invece, che la Competenza spetti all'altro giudice ratione materiae, presupponendo necessariamente la declinatoria per valore l'esclusione, da parte del medesimo giudice, della sua Competenza inderogabile per materia. (Conf 2994/81, mass n 413538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)