Sez. 5, Sentenza n. 5860 del 13/04/2012 (Rv. 622339 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Accise - Carburante composto da miscela di gasolio e biodiesel - Aliquota agevolata prevista per il gasolio destinato ad autotrazione - Applicazione - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di imposte di fabbricazione sugli olii minerali, il carburante costituito da una miscela di gasolio e di biodiesel, denominato biofox, è soggetto alla tassazione prevista per il gasolio, e per la sola parte formata da questa componente, rilevando non la qualità di questo come elemento di una composizione chimica, ma solo la destinazione del prodotto finale, e trovando perciò applicazione l'aliquota agevolata prevista per il gasolio per autotrazione dall'art. 5 del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, come prorogato dall'art. 1 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, mentre è esente da accisa la parte di miscela formata da biodiesel, attesa la finalità di protezione dell'ambiente voluta dal legislatore sia interno che europeo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 5, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)