Sez. U, Sentenza n. 14215 del 03/10/2002 (Rv. 557762 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Anteriormente al D.Lgs. n. 80 del 1998 - Richiesta di restituzione di interessi su differenze retributive - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Prospettazione della domanda sotto forma di azione di indebito arricchimento - Da parte del'ente pubblico datore di lavoro - Con le forme del ricorso per decreto ingiuntivo - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico, anteriormente all'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia diretta ad ottenere la restituzione di interessi su differenze retributive, anche se nascente da domanda proposta sotto il profilo dell'arricchimento senza causa del pubblico dipendente, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a nulla rilevando che la controversia sia introdotta dall'ente pubblico con le forme del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'ente pubblico datore di lavoro ben può avvalersi degli strumenti giurisdizionali a tutela delle sue pretese e la scelta di un procedimento speciale, com'è quello del ricorso per decreto ingiuntivo, non comporta deroga alcuna alle regole sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)