Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 20/07/1962 (Rv. 253101 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI DOVUTE AL DANNEGGIATO IN BASE A SENTENZA DI CONDANNA - INDENNIZZABILITA TOTALE NEI LIMITI DEL MASSIMALE.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI DOVUTE AL DANNEGGIATO IN BASE A SENTENZA DI CONDANNA - INDENNIZZABILITA TOTALE NEI LIMITI DEL MASSIMALE.*
Le spese giudiziali che l'assicurato per la responsabilita civile deve pagare al danneggiato in virtu della sentenza di condanna a proprio carico, non sono soggette alla disciplina dell'art 1917 terzo comma cod civ, che concerne le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'Azione del danneggiato, ma devono essere comprese nel massimale. Quindi, se aggiunte alla somma dovuta per risarcimento di danni ed interessi non superano tale massimale, restano a totale carico dell'assicuratore, mentre sono a carico dell'assicurato se o per la parte in cui, unitamente alla detta somma, eccedono il massimale medesimo. (V 2024/61, 1306/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)