Sez. 3, Sentenza n. 3802 del 11/11/1975 (Rv. 378012 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI DEL DANNEGGIATO - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI DEL DANNEGGIATO - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
Nell'Assicurazione la responsabilita civile, le spese processuali che il responsabile deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato deve esserne tenuto indenne dall'assicuratore nei limiti stabiliti dal contratto. (V 3715/71, mass n 355497; 1978/62, mass n 253101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)