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Sez. 3, Sentenza n. 3802 del 11/11/1975 (Rv. 378012 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI DEL DANNEGGIATO - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378012-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - SPESE GIUDIZIALI DEL DANNEGGIATO - RIMBORSO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*

Nell'Assicurazione la responsabilita civile, le spese processuali che il responsabile deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato deve esserne tenuto indenne dall'assicuratore nei limiti stabiliti dal contratto. (V 3715/71, mass n 355497; 1978/62, mass n 253101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)