diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 958 del 07/04/1970 (Rv. 346415 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDATA RESTITUZIONE - COSA IN ISTATO DIVERSO DALL'ORIGINARIO PER INNOVAZIONI O PER MANCATA RIPARAZIONE - LEGITTIMO RIFIUTO DEL CREDITORE A RICEVERLA - EFFETTI - DIRITTO DEL LOCATORE AL CORRISPETTIVO ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346415-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER RITARDATA RESTITUZIONE - COSA IN ISTATO DIVERSO DALL'ORIGINARIO PER INNOVAZIONI O PER MANCATA RIPARAZIONE - LEGITTIMO RIFIUTO DEL CREDITORE A RICEVERLA - EFFETTI - DIRITTO DEL LOCATORE AL CORRISPETTIVO ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO.*

Nell'ipotesi di legittimo rifiuto da parte del locatore dell'offerta di restituzione della cosa locata per non conformita dello stato di essa a quello esistente all'inizio della locazione dipendente da trasformazioni od innovazioni apportate dal conduttore o dalla mancata esecuzione contrattualmente assunta dal conduttore medesimo, delle riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, il locatore ha diritto, a sensi dell'art 1591 cod civ, al corrispettivo convenuto per la locazione e al maggior danno fino al momento in cui gli venga restituita la cosa locata nello stato suddetto. (V 3786-68, massima n 337286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)