Sez. 3, Sentenza n. 3842 del 28/11/1968 (Rv. 337286 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CON CRITERI EQUITATIVI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PARENTI DELLA VITTIMA (MORTE DI CONGIUNTI) - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CON CRITERI EQUITATIVI.*
I congiunti di chi e deceduto per fatto illecito altrui possono sempre chiedere il risarcimento del danno, indipendentemente dal loro diritto agli alimenti verso la vittima, quando, per effetto di detto decesso, siano venute loro a mancare quelle sovvenzioni che, essendo state loro corrisposte dalla vittima in modo costante e durevole, costituiscono un concreto e sicuro beneficio economico. Avuto riguardo alla pratica impossibilita di una esauriente dimostrazione del loro preciso ammontare, il criterio normale di liquidazione dei danni da lucro cessante non puo essere che quello equitativo. (V. 2951-66, massima n. 325558 2412-66, massima n. 324666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)