Sez. 1, Sentenza n. 1830 del 11/07/1966 (Rv. 323577 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA - NOZIONE - MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO DEBITO - SUSSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA - NOZIONE - MANCATO PAGAMENTO DI UN SOLO DEBITO - SUSSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - CONDIZIONI.*
L'insolvenza che giustifica il processo fallimentare deve concretarsi nell'oggettiva impossibilita per l'imprenditore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte, ma la valutazione oggettiva dello stato d'insolvenza puo fondarsi anche sull'inadempienza nel pagamento di un solo debito, quando si manifesti con un peculiare carattere di esteriorita, che, in modo non equivoco, dimostri l'esistenza di un patrimonio in dissesto.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)