Sez. 1 - , Ordinanza n. 4859 del 19/02/2019 (Rv. 652805 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Fallimento - Crediti prededucibili - Art. 111, comma 2, l.fall. - Disposto di interpretazione autentica introdotto dall’art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 - Effetti dell’intervenuta abrogazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di crediti prededucibili di cui all'art. 111, comma 2, l.fall., l'abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 11, comma 3 quater, d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014 per effetto dell'art. 22, comma 7, d.l. n. 91 del 2014, conv. in l. n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legge 23/12/2003 num. 145 art. 11 com. 3, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 22 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)