Sez. F, Sentenza n. 35899 del 29/07/2004 Ud. (dep. 06/09/2004) Rv. 229777 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca o annullamento di misura di prevenzione - Operatività - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, soltanto allorchè sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex nunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorchè conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto. Ne consegue che, nella seconda ipotesi, restando fermi gli effetti dell'originario decreto sino alla sua rimozione, la violazione degli obblighi con esso imposti, commessa antecedentemente alla revoca, integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)