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Sez. 1, Sentenza n. 35655 del 14/07/2004 Ud. (dep. 04/10/2005) Rv. 232489 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Accoglimento dell'impugnazione e conseguente revoca del decreto di sorveglianza speciale - Condanna medio tempore intervenuta in primo grado per il reato di violazione degli obblighi imposti con il decreto di sorveglianza speciale - Efficacia ex tunc della revoca - Assoluzione dell'imputato in grado d'appello.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232489-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

La revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pronunciata dal giudice del gravame per difetto originario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevante con efficacia "ex tunc" i comportamenti di inosservanza agli obblighi, perché questi sono un presupposto necessario del reato, con la conseguenza che il condannato in primo grado per detto reato, intervenuta medio tempore la revoca della misura di prevenzione, deve essere assolto in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)