Sez. L, Sentenza n. 3532 del 27/04/1990 (Rv. 466870 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONI - NULLITÀ - RILEVABILITÀ IN APPELLO - CONSEGUENZA - REMISSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONI - NULLITÀ - RILEVABILITÀ IN APPELLO - CONSEGUENZA - REMISSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro, la nullità della sentenza di primo grado, determinata dall'omissione della formalità della lettura del dispositivo in udienza, non impedisce, al giudice di appello che l'abbia dichiarata, di trattenere la causa, decidendola nel merito, trattandosi di vizio non riconducibile ad alcuna delle ipotesi le quali, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., impongono la remissione della causa stessa al primo giudice. (V 6393/87, mass n 454671; (V 1310/87, mass n 450787; (V 1615/86, mass n 444984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)