Sez. 3, Sentenza n. 1310 del 07/02/1987 (Rv. 450787 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMESSA PRONUNCIA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E CONSEGUENTE OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON L'APPELLO - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMESSA PRONUNCIA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E CONSEGUENTE OMESSA LETTURA DEL DISPOSITIVO - NULLITÀ - DEDUCIBILITÀ CON L'APPELLO - DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata lettura del dispositivo in esito all'udienza di discussione, in violazione degli articoli 429 o 437 cod. proc. civ., con rinvio ad altra udienza al solo fine di renderlo pubblico, comporta la Invalidità della pronuncia della sentenza, in quanto differita e non resa nell'udienza di discussione, non sanabile anche se tale incombente venga rispettato. Il giudice dell'appello, che rilevi tale nullità della sentenza di primo grado, non può rimettere la causa al primo giudice (non versandosi in alcuno dei casi previsti dal primo comma dell'art. 354 cod. proc. civ.), ma deve ritenerla per la decisione, previo esame degli altri motivi d'impugnazione. (Conf 3121/84, mass n 435166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)