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Sez. L, Sentenza n. 3247 del 17/03/1992 (Rv. 476298 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - In genere | Diritto alle prestazioni - Momento costitutivo - Individuazione - Decesso dell'assicurato senza aver presentato domanda - Credito alla prestazione economica quantificata per legge - Successione in favore degli eredi - Previa verifica da parte dell'ente previdenziale - Necessità - Legittimazione degli eredi nei limiti delle loro quote - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476298-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la tubercolosi - In genere

Il diritto alle prestazioni economiche (indennità ex artt. 1 e 2 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088) in favore degli assicurati contro la tubercolosi, nonostante il riferimento - ad opera dell'art. 3 della legge 6 agosto 1975 n. 419 ed ai fini del calcolo del requisito contributivo - al momento di presentazione della domanda, sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo tale domanda la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa, che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sè non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'ente previdenziale, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e come tale trasmissibile agli eredi, i quali sono legittimati a far valere detto credito, ciascuno nei limiti della quota spettantegli, avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 1, Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 2, Legge 06/08/1975 num. 419 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)