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Sez. L, Sentenza n. 3745 del 14/03/2002 (Rv. 553047 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Diritto alla integrazione al minimo in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 - Sussistenza - Decesso del titolare della pensione di reversibilità prima della della declaratoria di illegittimità costituzionale - Irrilevanza - Mancata presentazione della domanda amministrativa - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553047-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della sent. n. 495 del 1993, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe comunque avuto diritto di percepire, devono ritenersi irrilevanti sia il fatto che il pensionato, titolare della pensione di reversibilità, sia deceduto prima della citata pronuncia, in quanto egli aveva acquisito il diritto, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'ente previdenziale, alla integrazione al minimo sin dal momento in cui era divenuto titolare del trattamento di reversibilità, sia il fatto che il pensionato non abbia presentato la domanda amministrativa di riliquidazione, perché tale omissione non può essere considerata rinuncia a quel diritto e la domanda amministrativa ha la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, che l'ente pubblico è tenuto ad espletare, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)