Sez. U, Sentenza n. 2467 del 09/04/1986 (Rv. 445560 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DA UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE - DENUNCIA DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI UN'AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA NEI CONFRONTI DI UN PROPRIO DIPENDENTE - COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DA UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE - DENUNCIA DI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DI UN'AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA NEI CONFRONTI DI UN PROPRIO DIPENDENTE - COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta da un'associazione sindacale, per denunciare quale comportamento antisindacale di un'amministrazione ospedaliera, i provvedimenti, a carico del dipendente con incarichi presso la associazione medesima, di diniego di un periodo di aspettativa per motivi sindacali, nonché di successivo licenziamento, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che è rivolta alla tutela di posizioni del Sindacato strettamente connesse a quelle scaturenti in favore del dipendente dal rapporto di pubblico impiego, e quindi anch'esse oggettivamente attinenti al rapporto stesso. (V 4410/84, mass n 436304; (V 4402/84, mass n 436302; (V 4390/84, mass n 436295).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)