Sez. 2, Sentenza n. 10499 del 10/05/1984 Ud. (dep. 23/11/1984) Rv. 166825 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO BANCARIO - RIFERIMENTO ALLA MERA ENTITÀ DEL DANNO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO - NECESSITÀ - EFFETTI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO BANCARIO - RIFERIMENTO ALLA MERA ENTITÀ DEL DANNO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A TUTTE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO - NECESSITÀ - EFFETTI.*
In tema di ricettazione dei moduli di assegni bancari, la particolare tenuità del fatto non va accertata con riferimento alla mera entità del danno cagionato dal reato presupposto o dalla stessa ricettazione, ma con riguardo a tutte le circostanze, oggettive e soggettive, di quest'ultimo reato, in esse comprese le modalità dell'Azione e l'entità del profitto che l'agente intende trarre. Ne consegue che l'attenuante non può essere concessa, anche qualora il valore della cosa ricettata sia di particolare tenuità se il fatto, in relazione alle altre circostanze sopra indicate, non possa essere considerato di particolare tenuità. (V sez. Unite 7 luglio 1984 n. 18, luardi, in corso di memorizzazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)