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Sez. 2, Sentenza n. 10669 del 01/07/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171052 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - INAPPLICABILITÀ - FONDAMENTO - NOZIONI DI DANNO.*
Stato
decisa il 1985-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171052-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - INAPPLICABILITÀ - FONDAMENTO - NOZIONI DI DANNO.*

In tema di ricettazione di assegni bancari anche se non trasferibili e quindi esigibili unicamente dall'intestatario, il danno derivante dall'appropriazione o sottrazione di assegni e dalle ricezioni illecite successive dei titoli va rapportato all'importo recato dai titoli stessi, in quanto la perdita dei medesimi è equipollente a quella delle somme di importo corrispondente. Infatti, il danno va determinato al momento della commissione dell'illecito penale, a nulla rilevando le vicende successive al reato quali la esigibilità realizzata di fatto o meno del titolo, attraverso artificiose manipolazioni dello stesso dal non avente diritto o il più o meno facile recupero del credito cartolare da parte dell'avente diritto attraverso l'esperimento dei mezzi giuridici reintegrativi. Ne consegue che in tale ipotesi non risulta applicabile la circostanza della particolare tenuità, non potendo il valore di detti assegni esorbitare da quello intrinseco del modulo. (V mass n 166825; (V anche S. Unite, 7 luglio 1984 n. 18, guardi contraria; (Conf mass n 166806, sez. Unite; (Conf mass n 166807, sez. Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)