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Sez. 4, Sentenza n. 3919 del 29/11/1995 Cc. (dep. 29/01/1996) Rv. 203574 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Richiesta - Dichiarazione di inammissibilità - Mancata acquisizione del parere del P.M. - Nullita ' di cui all'art. 178, comma primo, lett. B), cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203574-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere

Poiché l'art. 666, comma secondo, cod. proc, pen. prevede che la richiesta al giudice dell'esecuzione possa essere dichiarata inammissibile, sentito il pubblico ministero, la mancata acquisizione del parere del P.M. determina la nullità intermedia di cui all'art. 178, comma primo, lett. B), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme concernenti la partecipazione del predetto al procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)