Sez. 1, Sentenza n. 2420 del 03/04/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216032 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decreto di inammissibilità della richiesta - Mancata acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio - Deducibilità ad iniziativa del pubblico ministero e non della parte privata.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art.666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime "intermedio", riconducibile alle previsioni di cui all'art.178, comma 1, lett.b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)