Sez. 1, Sentenza n. 4247 del 06/10/1977 (Rv. 387872 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - EFFETTI PATRIMONIALI - IN FAVORE DEL CONIUGE IN BUONA FEDE - NULLITA DEL MATRIMONIO - IRRILEVANZA - LIMITI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITA - ASSEGNI GIA MATURATI - SUCCESSIVA ESECUZIONE FORZATA - AMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - EFFETTI PATRIMONIALI - IN FAVORE DEL CONIUGE IN BUONA FEDE - NULLITA DEL MATRIMONIO - IRRILEVANZA - LIMITI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITA - ASSEGNI GIA MATURATI - SUCCESSIVA ESECUZIONE FORZATA - AMMISSIBILITA.*
Gli effetti patrimoniali dell'ordinanza con cui il Presidente del tribunale da i provvedimenti temporanei ed urgenti nel procedimento di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art 708 cod proc civ, si producono ancorche il matrimonio sia affetto da una causa di nullita, in favore del coniuge in buona fede (art 128 cod civ), fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che dichiara la detta nullita, e gli assegni a favore di un coniuge, disposti con detta ordinanza che siano gia maturati, possono essere chiesti in via esecutiva anche dopo quel momento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)