Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 11/08/1988 (Rv. 459752 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - ASSEGNI GIÀ MATURATI - SUCCESSIVA ESECUZIONE FORZATA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - ASSEGNI GIÀ MATURATI - SUCCESSIVA ESECUZIONE FORZATA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Anche prima dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74 - che all'art. 8 ha esteso l'applicabilità dell'art. 189 disp. Att. Cod. proc. civ. e, quindi, ha attribuito la natura di titolo esecutivo all'ordinanza con cui il Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 898 del 1978, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - detta ordinanza costituisce titolo esecutivo per il pagamento dello assegno provvisorio disposto senza che la relativa efficacia, con riguardo al detto assegno (ovvero alla differenza rispetto a quanto corrisposto dal coniuge a seguito della separazione) dovuto per il periodo dalla sua pronuncia al momento della conclusione del giudizio di divorzio, possa venir meno in conseguenza del successivo passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della improponibilità della domanda di divorzio. (V 2864/84, mass n 434915; (V 4247/77, mass n 387872; (V 1607/77, mass n 385313).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 189, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)