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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19313 del 07/07/2023 (Rv. 668131 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Remunerazione - Danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia - Non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste nelle direttive comunitarie - Coincidenza sostanziale - Presupposti - Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 2023-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668131-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, in materia di retribuzione dei medici specializzandi, in ipotesi di non coincidenza nominale, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie; solo ove tale onere sia stato assolto dall'attore in modo preciso e dettagliato, incomberà sull'amministrazione convenuta l'onere di contestare la equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 08/08/1991 num. 257, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)