Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024 (Rv. 672395-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Corsi di specializzazione previsti dal d.m. 31 ottobre 1991, non espressamente contemplati dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - Avvenuta frequenza tra il 1° gennaio 1983 e l’a.a. 1991/1992 - Diritto al risarcimento del danno - Esclusione.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991.
Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., DM Università e ricerca scientifica 31/10/1991, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)