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Sez. 5, Sentenza n. 15858 del 28/07/2005 (Rv. 585314 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Omissione - Nel vigore del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 46 del 1999 - Notificazione di un atto erroneamente denominato avviso di mora, soppresso dal d.lgs. n. 46 del 1999 - Configurabilità dell'atto come cartella di pagamento - Procedura di esazione - Invalidità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585314-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte mediante ruolo (nella specie, di I.C.I.), disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'omessa notifica della cartella di pagamento non invalida la procedura di esazione quando sia notificato un atto - erroneamente, nel caso in esame, denominato avviso di mora, atteso che l'art. 16 del decreto del 1999 ha abolito l'avviso di mora - che nella sostanza, avendone i requisiti prescritti, sia configurabile come una vera e propria cartella di pagamento, costituente, dopo la riforma del 1999, l'unico atto prodromico necessario per intraprendere la procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)