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Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 07/10/1971 (Rv. 353923 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - RICORSO AGLI ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1971-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353923-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - RICORSO AGLI ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI - SUPERFLUITA.*

Quando il giudice di merito, in base ai criteri posti dalle norme meramente interpretative, ha desunto la comune intenzione delle parti dal senso letterale della convenzione (in quanto le espressioni usate per la loro chiarezza ed univocita, la pongono in risalto in modo certo ed immediato), non e necessario il ricorso alle ulteriori norme di ermeneutica, la cui funzione integrativa presuppone che l'interpretazione delle clausole contrattuali ambigue o contraddittorie non sia possibile senza il ricorso ai criteri di interpretazione dettati in via sussidiaria, cosi da giungere alla Determinazione oggettiva del significato da attribuire alle espressioni usate in modo improprio ed evidentemente contrario alla volonta concreta che le parti avevano inteso manifestare. (Conf 3484'69, mass n 343616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)