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Sez. 3, Sentenza n. 1062 del 07/04/1972 (Rv. 357444 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SIGNIFICATO INEQUIVOCO DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI - RICORSO AL CRITERIO SUSSIDIARIO DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI -INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357444-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SIGNIFICATO INEQUIVOCO DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI - RICORSO AL CRITERIO SUSSIDIARIO DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI -INAMMISSIBILITA.*

Allorche il senso letterale delle parole usate in un contratto (nella specie, una transazione contenuta in una quietanza)sia chiaro ed inequivoco, su tale elemento prioritario e fondamentale deve basarsi la ricerca della comune intenzione delle parti e non deve farsi ricorso al criterio sussidiario del loro successivo comportamento. (Conf 2754'71, mass n 353923; 2534'71, mass n 353584).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)