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Sez. 2, Sentenza n. 27611 del 19/06/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 239215 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Gravi ragioni di convenienza - Mancata previsione quale causa di ricusazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239215-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricusazione è giustificata dalla sua indeterminatezza, sicchè essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)