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Sez. 1, Sentenza n. 5013 del 18/04/2000 (Rv. 535803 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Domanda di cancellazione ipotecaria proposta in primo grado contro un istituto di credito - Accoglimento - Impugnazione fondata sull'asserita differenza tra tasso agevolato originario e tasso ordinario - Carattere di novità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535803-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

In tema di "ius novorum" in appello, non riveste carattere di novità la domanda con la quale un istituto di credito, soccombente rispetto all'istanza di cancellazione di ipoteca vittoriosamente avanzata dalla controparte (sua mutuataria agevolata) in primo grado, introduca il giudizio di gravame sostenendo, al fine di conservare l'ipoteca accesa a garanzia del proprio credito, l'esistenza di una differenza tra il tasso agevolato - cui era originariamente sottoposto il mutuo concesso all'appellato - ed il tasso ordinario - dovuto dall'appellato stesso dopo la revoca delle agevolazioni (disposta, nella specie, dalla Agensud).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)