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Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 13/02/1996 (Rv. 495817 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Nozioni - Improponibilità - Tesi giuridiche ed assunti non fondati su nuovi elementi di fatto - Proponibilità - Questione attinente all'ammissibilità dell'appello - Controllo d'ufficio del giudice di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495817-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

La improponibilità nel giudizio di cassazione di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera esclusivamente con riguardo alla prospettazione di nuove questioni che implichino una modificazione dei termini della controversia anche in ordine agli elementi di fatto, restando, invece, consentito, ferma l'immutabilità dei fatti accertati dal giudice del merito, dedurre per la prima volta in sede di legittimità tesi giuridiche ed assunti non fondati su elementi fattuali nuovi e non implicanti una riconsiderazione degli aspetti della vertenza di fatto. In particolare, la preclusione non può operare con riferimento alla deduzione di questione attinente all'ammissibilità dell'appello, dato che in ordine a tale questione, di per sè non implicante indagini di fatto sulla situazione costituente l'oggetto sostanziale della controversia, quando la stessa non sia stata dibattuta dinanzi al giudice di secondo grado e non sia stata da questo risolta con statuizione non contestata, il controllo del giudice di legittimità può essere esercitato anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)