Sez. L, Sentenza n. 3832 del 06/06/1988 (Rv. 459053 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE EX ART. 1, COMMA SESTO, DEL D.L. N. 168 DEL 1981 A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - OPERATIVITÀ - LIMITI - RINUNCIA DEL MINISTERO DEL TESORO, UFFICIO SPECIALE LIQUIDAZIONI E, PER ESSO, DELLA AVVOCATURA DELLO STATO - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE EX ART. 1, COMMA SESTO, DEL D.L. N. 168 DEL 1981 A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - OPERATIVITÀ - LIMITI - RINUNCIA DEL MINISTERO DEL TESORO, UFFICIO SPECIALE LIQUIDAZIONI E, PER ESSO, DELLA AVVOCATURA DELLO STATO - RILEVANZA.*
La sospensione dei termini disposta, dall'art. 1, comma sesto, del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331) e successivi analoghi provvedimenti, in relazione ai rapporti giuridici relativi ai beni ed alle materie attribuite alla gestione di liquidazione degli enti (mutualistici) soppressi con d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386), opera fino a quando la parte (ministero del tesoro - ufficio speciale liquidazioni e, per esso, Avvocatura dello stato), nel cui esclusivo interesse la sospensione stessa è stata disposta, abbia dichiarato di non avvalersene o compiuto Atti incompatibili con la volontà di fruirne, restando così in pari misura tutelata anche l'altra parte, senza che, tuttavia, quest'ultima possa validamente opporsi alla rinuncia della prima alla sospensione dei termini stabilita solo nel suo interesse. (Conf 3976/86, mass n 446791).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)