Sez. 3 - , Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019 (Rv. 654350 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Enti locali - Configurabilità - Limiti - Prova liberatoria - Contenuto dell'obbligo di diligenza dell'ente custode - Individuazione - Necessità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell'ente comunale per omessa custodia dell'impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l'affidamento in gestione di esso a società privata valesse a far ritenere l'insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 56)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)