Sez. 1, Ordinanza n. 19602 del 15/07/2025 (Rv. 675232-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Mancato richiamo degli arrt. 110 e 117 l.fall. in ambito concordatario - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
Le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185, Legge Falliment. art. 176 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)