Sez. 1 - , Ordinanza n. 641 del 14/01/2019 (Rv. 652399 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto predisposto dal liquidatore giudiziale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
In materia di concordato preventivo, il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano, predisposto dal liquidatore e avente ad oggetto le modalità di distribuzione delle somme disponibili in esito alla liquidazione dell'attivo, non è ricorribile per cassazione, avendo esso carattere ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale ed essendo sprovvisto del requisito della decisorietà.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 176 com. 1, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)