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Sez. 1, Sentenza n. 3012 del 01/04/1996 (Rv. 496736 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Società per azioni - Divieto di disposizione delle azioni proprie della società senza autorizzazione dell'assemblea - Violazione - Sanzione - Annullabilità dell'atto di disposizione.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496736-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

La sanzione civile conseguente alla violazione, da parte degli amministratori, del divieto di alienazione di azioni proprie di una società per azioni, previsto dal secondo comma dell'art. 2357 cod. civ. (nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1986), consiste nell'annullabilità dell'atto dispositivo compiuto senza l'autorizzazione dell'assemblea (autorizzazione espressamente prevista dalla normativa introdotta con il citato decreto presidenziale e confermativa della disciplina previgente), la quale può farsi valere solo dalla società e non dall'acquirente delle azioni, essendo la menzionata norma del codice civile dettata a tutela della società e dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2357, DPR 10/02/1986 num. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)