Sez. 3, Sentenza n. 7694 del 15/07/1995 (Rv. 493286 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Mezzi concessi all'ingiunto per far valere detta nullità - Opposizione a decreto ed opposizione tardiva - Ammissibilità - Opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con opposizione ex art. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione a decreto ingiuntivo (94/1935, 93/5231, 92/11977, 90/9624).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)