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Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 28/07/1983 (Rv. 430082 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI IN MATERIA DI DISTANZE, VOLUME E ALTEZZA DEGLI EDIFICI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 756 DEL 1967 - APPLICAZIONE AI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE O DI PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ADOZIONE DI UN PIANO DI RICOSTRUZIONE PER EDIFICI DANNEGGIATI DALLA GUERRA - PENDENZA DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO INCLUDENTE UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430082-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI IN MATERIA DI DISTANZE, VOLUME E ALTEZZA DEGLI EDIFICI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 756 DEL 1967 - APPLICAZIONE AI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE O DI PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ADOZIONE DI UN PIANO DI RICOSTRUZIONE PER EDIFICI DANNEGGIATI DALLA GUERRA - PENDENZA DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO INCLUDENTE UN PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*

Le limitazioni in materia di distanze, volume ed altezza degli edifici, di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, integrata dalla legge primo giugno 1971 n. 291, sono operanti nello ambito di tutti i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione. L'applicabilità di dette limitazioni, pertanto, non può essere esclusa né dalla circostanza che il comune sia munito di un piano di ricostruzione per aggregati edilizi danneggiati dalla guerra, trattandosi di strumento urbanistico diverso da quelli citati, né dalla circostanza che abbia adottato un regolamento edilizio, includente un programma di fabbricazione, ove il relativo "iter" non si sia concluso, per difetto di approvazione del regolamento da parte del ministro dei lavori pubblici, a norma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)