Sez. 3, Sentenza n. 28513 del 27/10/2025 (Rv. 676421-01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Processo esecutivo - Iscrizione a ruolo - Modalità - Deposito di copie conformi degli atti indicati negli artt. 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio ivi previsto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo - Deposito di copie sprovviste di attestazione di conformità - Sanatoria mediante tardiva produzione della stessa - Esclusione. ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 557, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies com. 2, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 7, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 363 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)