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Sez. 3, Sentenza n. 3494 del 11/02/2025 (Rv. 673798-01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Iscrizione a ruolo - Termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Decorrenza - Consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario - Tardivo ritiro da parte del creditore - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673798-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)