Sez. 3, Sentenza n. 47909 del 10/11/2023 Ud. (dep. 01/12/2023) Rv. 285538 - 03
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato, nonché conformità dell'opera al progetto presentato e sua agibilità ex art. 25 d.P.R. n. 380 del 2001 - Intervenuta abrogazione per effetto del d.lgs. n. 222 del 2016 - Infedele attestazione rispetto alla precedenti condizioni - Persistente rilevanza penale ex art. 481 cod. pen. - Sussistenza.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Cod. Pen. art. 481, DPR del 2001 num. 380 art. 25, Decreto Legisl. del 2016 num. 222 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)